Art. 7
In vigore dal 5 nov 1982
1. Durante il periodo d'attività dei frantoi le organizzazioni di produttori controllano, presso i frantoi riconosciuti loro indicati dagli Stati membri:
- la tenuta di una contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni dell',
- la capacità di triturazione dei frantoi,
- le rese in olio delle olive triturate,
e, inoltre, verificano in base alla contabilità di magazzino:
- la compatibilità tra le quantità indicate come triturate in un determinato periodo e la capacità di triturazione dei frantoi;
- le rese in olio ottenute dagli olivicoltori che hanno fatto triturare la loro produzione di olive durante il periodo precedente i controlli.
Ai fini del controllo, le organizzazioni di produttori hanno accesso ai frantoi riconosciuti ed alla loro contabilità di magazzino.
2. Qualora le organizzazioni di produttori:
- non abbiano accesso ai frantoi riconosciuti ed alla relativa contabilità di magazzino, oppure
- constatino nel corso delle verifiche di cui al paragrafo 1:
a) irregolarità nella contabilità di magazzino, oppure
b) discordanze significative tra la capacità di triturazione di un frantoio riconosciuto e le quantità di olive triturate da tale frantoio, oppure tra le rese in olio constatate in occasione del controllo di un frantoio e le rese in olio risultanti dalla sua contabilità di magazzino,
provvedono ad informarne senza indugio lo Stato membro interessato.
Storico versioni
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