Art. 11

In vigore dal 5 nov 1982
Lo Stato membro verifica per sondaggio la concordanza tra le quantità di olive e d'olio indicate nella domanda di aiuto presentata da un'organizzazione di produttori e le quantità che figurano nella contabilità di magazzino del frantoio riconosciuto che ha proceduto alla triturazione delle olive di cui trattasi. In caso di discordanza dei dati di cui sopra, lo Stato membro interessato determina la quantità d'olio ammissibile all'aiuto in base alla quantità meno elevata risultante dalla verifica.
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