Art. 9

In vigore dal 5 nov 1982
1. Gli Stati membri produttori controllano, nei casi previsti dall', paragrafo 3, l'attività e la contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti in questione. 2. Per quanto riguarda i frantoi non sottoposti al controllo di un'organizzazione di produttori, gli Stati membri produttori verificano mediante sondaggio: - che la contabilità di magazzino dei frantoi sia tenuta conformemente alle prescrizioni di cui all'; - che le quantità di cui all', primo comma, lettera c), che figurano nella contabilità di magazzino relativamente ad un periodo determinato, corrispondano alle quantità di olio che possono essere ottenute nel corso di tale periodo dal frantoio in questione, tenuto conto dell'utilizzazione effettiva, da parte di quest'ultimo, della sua capacità di triturazione. 3. Nel caso che le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 facciano apparire irregolarità, gli Stati membri, restando impregiudicate altre eventuali sanzioni, - ritirano il riconoscimento al frantoio in questione almeno fino al termine della campagna 1982/83; il ritiro decorre dalla data di notifica al frantoio del provvedimento; - determinano, qualora non possano verificare la produzione effettiva degli olivicoltori che hanno fatto triturare la loro produzione di olive nel frantoio in questione, la quantità d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto in base alle indicazioni che figurano nella denuncia di coltivazione di detti olivicoltori, nonché alle rese in olive e in olio e relative alla zona di produzione di cui trattasi. 4. Per quanto riguarda i fascicoli trasmessi allo Stato membro in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2959/82, lo Stato membro interessato determina la quantità d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto per gli olivicoltori in causa in base alle indicazioni che figurano nella denuncia di coltivazione di questi olivicoltori, nonché alle rese in olive e in olio relative alla zona di produzione di cui trattasi.
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