Art. 8
In vigore dal 4 nov 1982
1. Ciascuno Stato membro produttore istituisce un regime di controllo amministrativo per garantire che il prodotto per il quale si chiede l'aiuto possa beneficiarne.
2. Gli Stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori, ed in particolare che le operazioni di controllo siano state effettuate da tali organizzazioni.
3. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, prodotto dagli olivicoltori che non sono soci di un'organizzazione di produttori, il controllo è effettuato mediante sondaggio sul posto e deve consentire di verificare:
- l'esattezza delle denunce di coltivazione;
- l'effettiva esecuzione delle operazioni di raccolto delle olive;
- la destinazione delle olive raccolte alla produzione di olio e, se possibile, l'effettiva trasformazione delle medesime in olio.
4. I controlli di cui al paragrafo 3 riguardano una percentuale di olivicoltori da determinare, tenendo conto in particolare della dimensione delle aziende.
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