Art. 13

In vigore dal 4 nov 1982
Fatte salve le sanzioni applicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli olivicoltori soci di un'organizzazione di produttori sono esclusi per un periodo da determinare dal diritto all'aiuto stabilito secondo il quantitativo di olio effettivamente prodotto, se, nel corso dei controlli: a) si costatano discordanze significative tra i dati indicati nella dichiarazione di coltivazione e la situazione effettiva delle relative colture; b) si constatano discordanze tra le indicazioni da essi fornite nella domanda e relative ai quantitativi di olive triturati e di olio prodotti e i quantitativi di olive e di olio indicati nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti. Fatte salve le sanzioni che gli Stati membri debbono applicare a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, quando un'organizzazione di produttori non ha effettuato i controlli che le incombono in virtù degli , questa organizzazione deve rimborsare allo Stato membro in questione le somme indebitamente versate a titolo di aiuto agli olivicoltori membri.
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