Art. 5

In vigore dal 4 nov 1982
1. Prima di redigere la domanda di aiuto, ogni organizzazione di produttori verifica la quantità di olio d'oliva per la quale ciascun socio ha chiesto l'aiuto. Ai fini della verifica, l'organizzazione controlla in particolare: - la compatibilità della produzione di olive che ogni olivicoltore ha dichiarato come triturata presso un frantoio riconosciuto con i dati risultanti dalla sua denuncia di coltivazione; - la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ogni olivicoltore sulle quantità di olive triturate e sulle quantità di olio ottenute e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti. 2. Qualora la compatibilità di cui al paragrafo 1, primo trattino, non sia accertata, l'organizzazione di produttori esige i necessari documenti giustificativi. Se l'esame di tali documenti non consente all'organizzazione di produttori di stabilire la quantità di olive prodotta, il fascicolo dell'olivicoltore interessato è trasmesso allo Stato membro. Qualora la corrispondenza di cui il paragrafo 1, secondo trattino, non sia accertata, l'organizzazione di produttori trasmette il fascicolo dell'olivicoltore allo Stato membro.
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