Art. 4

In vigore dal 4 nov 1982
L'aiuto alla produzione è concesso su domanda presentata da ciascun interessato nello Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto. Nel caso di olivicoltori che non siano soci di un'organizzazione di produttori, la denuncia di coltivazione presentata da ciascuno di essi ha efficacia di domanda di aiuto. Nel caso di olivicoltori che siano soci di un'organizzazione di produttori, quest'ultima presenta mensilmente una domanda di aiuto unica per tutti i soci che hanno ultimato la loro produzione di olio sempreché siano stati effettuati i controlli di cui all'. Nel caso di olivicoltori, soci di un'organizzazione di produttori, che abbiano venduto la loro produzione di olive la domanda di aiuto alla produzione può riferirsi al quantitativo di olio prodotto soltanto nel caso in cui tale quantitativo possa essere effettivamente determinato.
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