Art. 6

In vigore dal 4 nov 1982
1. Ogni Stato membro produttore è autorizzato a versare alle organizzazioni che ne fanno richiesta un anticipo sull'importo degli aiuti risultanti dalle domande presentate dagli olivicoltori membri. Questo anticipo è al massimo uguale per ogni olivicoltore: - alla somma risultante dall'applicazione delle rese in olive ed in olio fissate conformente all' al numero di ulivi in produzione, oppure - al 50 % dell'importo dell'aiuto domandato. 2. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità dell'assegnazione dell'aiuto e dell'anticipo da parte delle organizzazioni di produttori ai loro aderenti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate, le misure previste a tale scopo.
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