Art. 7

In vigore dal 4 nov 1982
1. Ogni organizzazione di produttori controlla l'attività e la contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti che sono indicati dallo Stato membro interessato. I frantoi sono scelti dallo Stato membro in causa e devono essere rappresentativi delle capacità di triturazione di una determinata zona di produzione. 2. Ogni organizzazione di produttori informa lo Stato membro interessato dei risultati dei controlli di cui al paragrafo 1.
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