Art. 2

In vigore dal 4 nov 1982
L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva conforme alle definizioni figuranti ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Nel caso di olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, l'aiuto alla produzione per il quantitativo effettivamente prodotto è accordato a condizione che l'olio in questione sia stato ottenuto in un frantoio riconosciuto.
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