Art. 5

In vigore dal 12 giu 1979
1 . La sospensione totale dei dazi doganali nell ' ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all ' , paragrafo 1 , riguarda i prodotti dell ' allegato A e i prodotti dell ' allegato B per ciascuno dei quali l ' importo contingentale espresso in tonnellate è indicato nella colonna 3 dell ' allegato A e nella colonna 4 a ) dell ' allegato B . 2 . L ' imputazione a ciascuno degli importi dei contingenti tariffari sopra indicati è limitata , per ciascuno dei paesi indipendenti di cui all ' , paragrafo 2 , all ' importo massimo indicato nella colonna 4 a ) dell ' allegato A a fronte di ciascuna delle categorie di prodotti . Per i prodotti di cui all ' allegato A , le imputazioni dei prodotti originari di ciascuno dei paesi indicati nella colonna 4 b ) sono limitate in ogni Stato membro al 10 % della sua aliquota . Ogni Stato membro ripristina la riscossione dei dazi doganali normali nei confronti del paese in questione non appena constati che questa percentuale è raggiunta . Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione , che a sua volta ne informa immediatamente gli altri Stati membri . Questa limitazione delle imputazioni non si applica ai contingenti tariffari di cui alla colonna 4 a ) dell ' allegato B ai quali possono accedere unicamente i paesi e territori citati a fronte , nella colonna 4 b ) del suddetto allegato , presi nel loro insieme .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1195:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo