Art. 8
In vigore dal 12 giu 1979
La Commissione adotta le misure necessarie affinchù venga rispettato l ' importo massimo di cui all ' , paragrafo 2 . Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi indipendenti enumerati nell ' allegato D all ' uno o all ' altro dei contingenti tariffari comunitari raggiungono l ' importo massimo previsto nella colonna 4 a ) dell ' allegato A , la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale , tenendo conto di questo fatto , la tariffa normale deve essere ripristinata nei confronti del paese indipendente interessato . Tale informazioni viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
SEZIONE III
Disposizioni generali
Storico versioni
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