Art. 9
In vigore dal 12 giu 1979
1 . L ' imputazione effettiva ai massimali , alle quote contingentali e agli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' , paragrafo 2 .
2 . Una merce può essere imputata a un massimale o ad un importo massimo o può essere ammessa a beneficiare del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .
3 . Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali , delle quote contingentali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafi 1 e 2 .
4 . Qualsiasi modificata dell ' allegato D , in particolare mediante l ' aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie , può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari , degli importi contingentali e degli importi massimi di cui all ' , paragrafi 1 e 3 , e all ' , paragrafi 1 e 2 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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