Art. 2

In vigore dal 12 giu 1979
1 . Fatte salvi gli , e 4 , il beneficio di tale sospensione è accordato per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario espresso in tonnellate : - fissato , per ciascuno dei prodotti di cui all ' allegato B , nella colonna 5 a ) , - uguale , per i prodotti dell ' allegato C , al 96 % dell ' importo risultante dalla somma , da un lato , delle importazioni , in tonnellate , dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1968 , provenienti dai paesi indipendenti menzionati all ' allegato D , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità e , d ' altro lato , del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970 , provenienti dagli altri paesi , nonchù dai paesi che beneficiano già di tali regimi . 2 . Possono essere imputati ai massimali fissati nella colonna 5 a ) dell ' allegato B soltanto i prodotti originari dei paesi e dei territori di cui all ' allegato D , diversi da quelli elencati nella colonna 4 b ) del suddetto allegato B , nei confronti dei prodotti corrispondenti . 3 . Fatti salvi , nell ' ambito di ogni massimale così fissato o calcolato , le imputazioni dei prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi e territori menzionati nell ' allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale , ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l ' importo massimo è pari alla percentuale indicata nell ' allegato C .
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