Art. 1
In vigore dal 12 giu 1979
1 . A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1979 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A , B e C , sono totalmente sospesi nell ' ambito di contingenti tariffari comunitari o entro il limite di massimali comunitari .
2 . Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei territori enumerati nell ' allegato D , fatte salve le indicazioni particolari di cui agli allegati A , B e C .
Tuttavia , le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili ai contingenti tariffari o ai massimali di cui al paragrafo 1 . La nozione di prodotti originari , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
Per quanto riguarda i tappeti di lana o di peli fini della voce 58.01 della tariffa doganale comune , che figurano negli allegati A e C , il certificato d ' origine relativo a questi prodotti deve indicare il numero di nodi per metro di catena .
3 . I massimali sono gestiti ed i contingenti sono ripartiti e gestiti conformemente alle disposizioni in appresso .
SEZIONE I
Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1195:oj#art-1