Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
1 . A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1979 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A , B e C , sono totalmente sospesi nell ' ambito di contingenti tariffari comunitari o entro il limite di massimali comunitari . 2 . Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei territori enumerati nell ' allegato D , fatte salve le indicazioni particolari di cui agli allegati A , B e C . Tuttavia , le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili ai contingenti tariffari o ai massimali di cui al paragrafo 1 . La nozione di prodotti originari , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . Per quanto riguarda i tappeti di lana o di peli fini della voce 58.01 della tariffa doganale comune , che figurano negli allegati A e C , il certificato d ' origine relativo a questi prodotti deve indicare il numero di nodi per metro di catena . 3 . I massimali sono gestiti ed i contingenti sono ripartiti e gestiti conformemente alle disposizioni in appresso . SEZIONE I Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari
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