Art. 3

In vigore dal 12 giu 1979
1 . Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati o fissato ai sensi dell ' , paragrafo 1 , previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell ' insieme dei paesi e dei territori di cui all ' , paragrafo 2 ( tenendo conto delle disposizioni dell ' , paragrafo 2 ) , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all ' , paragrafo 1 . 2 . Non appena raggiunti a livello comunitario , per uno di questi paesi o territori ( tenendo conto delle disposizioni dell ' , paragrafo 2 ) , gli importi massimi calcolati ai sensi dell ' , paragrafo 3 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all ' , paragrafo 2 , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese o territorio considerato , fino alla fine del periodo previsto all ' , paragrafo 1 . Il primo comma non si applica tuttavia alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all ' allegato E .
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