Art. 6

In vigore dal 12 giu 1979
1 . Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all ' allegato I , punto 2 . 2 . Le navi esercenti la pesca del tonno non possono pescare nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi ; ess non possono avere a bordo nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi , tranne le acciughe destinate a servire da esca viva .
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