Art. 7
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera e ) , sono valide fino al 30 giugno 1979 , quelle di cui alla lettera f ) per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1979 .
2 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera b ) , sono valide per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1979 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1979 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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