Art. 8
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Le licenze rilasciate in virtù del presente regolamento sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal 1° giorno di un mese e sino all ' ultimo giorno di un mese . Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità .
Per il mese di aprile 1979 tuttavia le licenze possono essere valide a decorrere da un altro giorno . In tal caso le richieste devono essere presentate al più tardi 10 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità , fuorchù nel caso della pesca delle acciughe .
2 . La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1 , primo comma .
3 . Le licenze possono essere annullate in vista del rilascio di nuove licenze . L ' annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente alla restituzione delle licenze alla Commissione .
Le nuove licenze vengono rilasciate conformemente al paragrafo 1 .
Storico versioni
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