Art. 10
In vigore dal 12 giu 1979
1 . La pesca non può essere esercitata in una zona , all ' interno delle divisioni CIEM VI e VII , situata a sud di 56° 30' latitudine nord , ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord .
2 . La pesca prevista nell ' allegato I , punto 3 , lettera d ) , non può essere esercitata ad est di 1° 48' ovest .
Storico versioni
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