Art. 4
In vigore dal 12 giu 1979
1 . I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all ' allegato I , punto 3 , lettera a ) , devono comunicare alla Commissione , tramite una stazione radio degli Stati membri , le informazioni specificate nella licenza stessa .
Per gli altri tipi di pesca , tranne la pesca del tonno , le licenze possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati , comunicati dalle competenti autorità spagnole , sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ogni porto durante la quindicina precedente .
Storico versioni
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