Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all ' allegato I , effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento .
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