Art. 8

In vigore dal 30 mag 1979
1 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , la competente autorità di ciascuno Stato membro provvede ed effettuare i controlli necessari . Essa adotta , a tal uopo , le misure appropriate per tener conto delle particolari condizioni esistenti nel suo territorio , segnatamente per quanto riguarda la variazione delle giacenze e i loro movimenti nonchù i periodi durante i quali esse sono soggette a controllo . Essa può anche fissare dei periodi più brevi per la comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dai richiedenti in conformità degli . 2 . Gli Stati membri trasmettonio alla Commissione , al più tardi il 31 agosto 1979 , l ' indicazione delle quantità che hanno fatto l ' oggetto di una domanda d ' indennità e , entro e non oltre il 31 gennaio 1980 , una relazione scritta sull ' applicazione del presente regolamento .
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