Art. 6

In vigore dal 30 mag 1979
Se in uno o più Stati membri un cereale del nuovo raccolto viene commercializzato prima del 1° agosto 1979 , a causa dell ' eccezionale precocità del raccolto , l ' indennità può essere concessa soltanto se il richiedente fornisce la prova che il cereale in giacenza non proviene dal nuovo raccolto . La precocità del raccolto è accertata dalla Commissione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri .
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