Art. 5

In vigore dal 30 mag 1979
Se alla data del 31 luglio il frumento tenero e la segala raccolti in Francia o in Italia si trovano in giacenza in un altro Stato membro , l ' indennità viene concessa semprechù il richiedente fornisca la prova che i cereali in oggetto - sono stati acquistati nella Comunità il 31 maggio al più tardi , oppure - provengono da un organismo d ' intervento francese o italiano o da giacenze esistenti in Francia o in Italia alla data del 31 maggio e dichiarate in questi paesi in conformità del disposto dell ' , paragrafo 1 . Il richiedente dovrà presentare una attestazione di vendità certificata dall ' organismo competente francese o italiano .
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