Art. 4

In vigore dal 30 mag 1979
1 . In Francia e in Italia , le giacenze di frumento tenero e di segala , oggetto di una domanda d ' indennità presentata in conformità delle modalità previste dall ' , non possono eccedere le giacenze di detti cereali esistenti alla data del 31 maggio precedente e dichiarante , a mezzo lettera raccomandata , telescritto o telegramma inviata alla competente autorità dello Stato membro al più il 12 giugno 1979 . I cereali acquistati tra il 1° giugno e il 31 luglio possono formare oggetto di una domanda d ' indennità semprechù il richiedente fornisca la prova che i cereali in oggetto provengono o da un organismo d ' intervento o da giacenze dichiarate al 31 maggio in conformità del comma precedente . 2 . Ai fini della determinazione delle quantità che alla data del 31 luglio in Francia ed in Italia possono formare oggetto d ' indennità , se si tratta delle imprese di cui all ' articolo 1 , lettera a ) e b ) , saranno prese in considerazione le giacenze di frumento tenero e di segala dichiarate , alla data del 31 maggio , in conformità del paragrafo 1 , - maggiorate delle quantità di cereali del vecchio raccolto acquistate fra il 1° giugno ed il 31 luglio , provenienti da un organismo d ' intervento o da giacenze dichiarate in conformità del paragrafo 1 , - e diminuite delle quantità di cereali del vecchio raccolto trasformate o vendute sul mercato interno o all ' esportazione tra il 1° giugno e il 31 luglio .
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