Art. 3
In vigore dal 30 mag 1979
Per poter beneficiare dell ' indennità di compensazione concessa dalla competente autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le giacenze , il richiedente deve aver chiesto , a mezzo lettera raccomandata , telescritto o telegramma inviato alla suddetta competente autorità al più tardi il 7 agosto 1979 , di beneficiare dell ' indennità di compensazione , indicando le giacenze di cereali del vecchio raccolto , di cui all ' articolo 1 , che appartengono loro alla data del 31 luglio . La domanda deve contenere , almeno , i dati e le dichiarazioni di cui all ' allegato II .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1055:oj#art-3