Art. 10

In vigore dal 30 mag 1979
Il presente regolamento in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 30 maggio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 120 del 16 . 5 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO I Zone di produzione eccedentaria di granturco Tutte le regioni economiche in Francia ALLEGATO II Dati minimi di cui è obbligatoria la comunicazione per la domanda d ' indennità di compensazione 1 . Denominazione del cereale 2 . Quantitativo 3 . Luogo di magazzinaggio 4 . Dichiarazione attestante che : a ) il cereale non proviene dal raccolto 1979 , b ) il cereale è stato raccolto nella Comunità , d ) il richiedente è proprietario del cereale ; d ) - per il frumento tenero ed il granturco , che il cereale è sano , leale e mercantile ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1569/77 , - per la segala , che essa sarà macinata per essere destinata all ' alimentazione umana .
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