Art. 10
In vigore dal 30 mag 1979
Il presente regolamento in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 30 maggio 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 120 del 16 . 5 . 1979 , pag . 1 .
ALLEGATO I
Zone di produzione eccedentaria di granturco
Tutte le regioni economiche in Francia
ALLEGATO II
Dati minimi di cui è obbligatoria la comunicazione per la domanda d ' indennità di compensazione
1 . Denominazione del cereale
2 . Quantitativo
3 . Luogo di magazzinaggio
4 . Dichiarazione attestante che :
a ) il cereale non proviene dal raccolto 1979 ,
b ) il cereale è stato raccolto nella Comunità ,
d ) il richiedente è proprietario del cereale ;
d ) - per il frumento tenero ed il granturco , che il cereale è sano , leale e mercantile ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1569/77 ,
- per la segala , che essa sarà macinata per essere destinata all ' alimentazione umana .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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