Art. 6
In vigore dal 25 ago 1970
1. Il diritto al premio è acquisito nel momento in cui il tabacco lascia il luogo in cui è stato sottoposto al controllo.
2. L'importo del premio da pagare all'acquirente di cui alla lettera b) del certificato di premio, è quello corrispondente al peso netto del tabacco in foglia della varietà, della qualità e dell'annata di raccolta indicate nel certificato di premio.
3. Per ogni azienda, le autorità competenti verificano la corrispondenza dei quantitativi di tabacco sottoposti al controllo con quelli che ne escono.
Se la verifica rivela l'esistenza di irregolarità, tenuto conto dei tenori di umidità e delle perdite da considerarsi normali, il premio è pagato per il quantitativo di tabacco meno elevato constatato all'entrata e all'uscita, durante il periodo per il quale è effettuata la verifica. La diminuzione del premio si applica per la varietà e, se del caso, per la qualità per le quali il premio è più alto.
Storico versioni
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