Art. 2
In vigore dal 25 ago 1970
1. È istituito un certificato, in appresso denominato «certificato di premio», destinato in particolare a fornire la prova che il tabacco in foglia raccolto nella Comunità è stato sottoposto al controllo nello Stato membro che ha rilasciato il certificato.
2. Tale certificato contiene almeno le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo del venditore;
b) il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
c) la data di conclusione del contratto di coltivazione, dell'asta o della vendita;
d) il luogo di produzione del tabacco o il luogo nel quale il tabacco si trova all'atto della vendita;
e) la varietà consegnata;
f) le qualità consegnate;
g) l'annata di raccolta;
h) la quantità sottoposta a controllo, espressa in peso netto;
i) il prezzo pagato per kg di tabacco consegnato;
j) il luogo nel quale il tabacco è stato sottoposto al controllo;
k) la data in cui esso è stato sottoposto al controllo;
l) 1. l'importo del premio per kg;
2. l'importo totale provvisorio del premio; (1)Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
m) la data dell'uscita del tabacco dal luogo in cui è avvenuto il controllo;
n) il visto dell'autorità competente dopo la verifica di corrispondenza di cui all', paragrafo 3;
o) la quantità di tabacco in foglia constatata all'atto della verifica;
p) l'importo totale definitivo del premio;
q) se del caso, l'importo e la data del versamento dell'anticipo del premio di cui all', paragrafo 2, lettera a) o lettera b);
r) se del caso, l'importo e la data del versamento del saldo del premio di cui all', paragrafo 2, lettera b);
s) l'importo da versare o da rimborsare in seguito al calcolo definitivo, nonchè la data del medesimo.
3. Le indicazioni da a) a 1) sono fornite nel momento in cui il tabacco è sottoposto al controllo. Quelle da m) a p) sono fornite quando le operazioni che vi si riferiscono sono ultimate. Le indicazioni da q) a s) sono fornite all'atto del versamento corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1970:1726:oj#art-2