Art. 4

In vigore dal 25 ago 1970
1. Per il tabacco in foglia che soddisfa alle condizioni previste dagli del trattato che istituisce la Comunità economica europea e che, in previsione della sua spedizione da uno Stato membro ad un altro, forma oggetto di documento di modello T2 quale è previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69, o di documento T2L quale è previsto dall' del regolamento (CEE) n. 2313/69, il riquadro 31 di tali documenti deve comportare la indicazione del peso netto della merce nonché, a seconda dei casi, una delle seguenti menzioni: a) quando trattasi di tabacco in foglia raccolto nella Comunità, che non sia stato oggetto di reimportazione da paesi terzi: «in der Gemeinschaft geerntete Tabakblätter», «tabac en feuilles récolté dans la Communauté», «tabacco in foglia raccolto nella Comunità», «in de Gemeenschap geoogste tabaksbladeren»; b) quando trattasi di tabacco in foglia originario o proveniente da paesi terzi: «aus Drittländern eingeführte Tabakblätter», «tabac en feuilles importé de pays tiers», «tabacco in foglia importato dai paesi terzi», «uit derde landen ingevoerde tabaksbladeren». Nei casi in cui trova applicazione l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/69, le menzioni di cui sopra devono figurare nell'esemplare del titolo nazionale d'esportazione destinato ad essere consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro destinatario. 2. Nel caso in cui sia riportata una delle menzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la varietà e, qualora il premio sia differenziato per una certa varietà, la qualità del tabacco in questione devono figurare sul documento ed essere autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il tabacco è stato raccolto.
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