Art. 3

In vigore dal 25 ago 1970
1. Il certificato di premio è rilasciato in almeno due esemplari numerati dalle autorità competenti nel momento in cui il tabacco in foglia è sottoposto al controllo. L'esemplare n. 1 è consegnato all'acquirente il quale lo conserva, gli altri rimangono a disposizione delle autorità dello Stato membro. 2. È rilasciato un certificato di premio distinto per ciascuna varietà di tabacco. Nel caso in cui il premio sia differenziato secondo la qualità, le indicazioni che si riferiscono a ciascuna qualità per la quale sia applicabile un importo diverso sono nettamente distinte.
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