Art. 5
In vigore dal 25 ago 1970
Nel caso in cui il tabacco in foglia originario o in provenienza da paesi terzi subisca le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento negli stessi locali in cui è trattato il tabacco in foglia raccolto nella Comunità, anche il primo è sottoposto al controllo.
In questo caso viene redatto un documento di controllo contenente le indicazioni previste dall', paragrafo 2, lettere a), b), e), f), h), k), m), n), o).
Detto documento contiene, inoltre, una delle seguenti menzioni: - «aus Drittländern eingeführter Tabak»,
- «tabac importé de pays tiers»,
- «tabacco importato dai paesi terzi»,
- «uit derde landen ingevoerde tabak».
Storico versioni
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