Art. 1
In vigore dal 25 ago 1970
1. Gli Stati membri instaurano, nella fase di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco, un sistema di controllo che permetta di determinare per ciascuna azienda i quantitativi di tabacco in foglia raccolto nella Comunità, oppure originario o in provenienza dai paesi terzi, sottoposti a controllo, e garantisca che il tabacco sottoposto a detto controllo non venga sottratto ad esso fino a che non siano ultimate le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.
2. Tale sistema comprende: a) una verifica nel momento in cui il tabacco in foglia è sottoposto al sistema di controllo;
b) una verifica all'uscita dal luogo di controllo del tabacco che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
c) tutte le misure di controllo supplementari ritenute necessarie dallo Stato membro perchè il prodotto non possa sfuggire alla vigilanza.
3. Ogni anno anteriormente al 1º luglio e, per la raccolta 1970, anteriormente al 1º ottobre, le aziende interessate segnalano per iscritto alle autorità competenti del rispettivo Stato membro i luoghi nei quali desiderano che vengano effettuati i controlli. A tal fine, gli Stati membri possono prevedere informazioni minime da fornire obbligatoriamente.
Storico versioni
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