Art. 9

In vigore dal 3 dic 1963
Le funzioni di cancelliere del Collegio sono esercitate da un funzionario della Corte che questa designa a tal fine con il consenso del presidente del Collegio. Le attribuzioni del cancelliere sono stabilite dal Consiglio su proposta del presidente ed approvate dalla Corte. a designazione degli arbitri e del regime linguistico
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