Art. 5
§ 1
In vigore dal 3 dic 1963
Oltre che per rinnovo e per decesso, le funzioni di membro del Collegio cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni la lettera di dimissioni va indirizzata al Presidente della Corte affinchè la trasmetta al Presidente del Consiglio. La lettera comporta vacanza di seggio dal momento in cui il Presidente del Consiglio la riceve.
Salvo i casi in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, il membro dimissionario rimane in carica finchè il successore non abbia assunto le proprie funzioni.
§ 2
I membri del Collegio possono essere rimossi dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
Il Cancelliere della Corte notifica la decisione della Corte all'interessato.
Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un membro del Collegio dalle sue funzioni, comporta vacanza di seggio.
Storico versioni
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