Art. 2

§ 1

In vigore dal 3 dic 1963
Il Collegio è costituito a decorrere dall'accettazione dell'incarico da parte di tutti i membri nominati. § 2 All'atto dell'insediamento, i membri del Collegio assumono solenne impegno, davanti alla Corte in seduta pubblica, di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza, di non divulgare il segreto delle deliberazioni e di osservare, per la durata delle loro funzioni e anche dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'esercizio di talune funzioni o l'accettazione di taluni vantaggi.
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