Art. 1
§ 1
In vigore dal 3 dic 1963
Il Collegio arbitrale contemplato nell' del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica - qui di seguito denominato il Collegio - è composto da un presidente, due vicepresidenti a da altri dodici membri, cittadini degli Stati membri della Comunità, scelti fra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza, siano in possesso delle cognizioni tecniche o giuridiche necessarie al buon funzionamento del Collegio, e nominati per sei anni dal Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica - qui di seguito denominato il Consiglio.
I membri del Collegio devono godere dei diritti civili e politici e il presidente ed i vicepresidenti devono inoltre possedere le cognizioni giuridiche necessarie nonchè i requisiti richiesti per esercitare, nei rispettivi paesi, funzioni giurisdizionali.
All'atto della nomina dei membri del Collegio, il Consiglio si assicura che vi sia un opportuno equilibrio tra i membri che abbiano una formazione o esperienza giuridica e quelli che abbiano una formazione o esperienza tecnica.
§ 2
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee - qui di seguito denominata la Corte - sottopone al Consiglio diciotto candidature per le cariche di presidente e di vicepresidente del Collegio e trentasei candidature per le altre cariche da coprire in seno al Collegio stesso.
Le candidature che non sono state accettate dal Consiglio per le cariche di presidente e di vicepresidente del Collegio sono considerate presentate anche per le altre cariche.
§ 3
Il presidente della Corte informa i Governi degli Stati membri, con due mesi di anticipo, della data in cui la Corte intende stabilire l'elenco delle candidature da trasmettere al Consiglio.
§ 4
Fra le candidature presentate i membri della Corte scelgono quelle da proporre al Consiglio. Tale scelta viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto.
Vengono proposti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta nel primo scrutinio o la maggioranza relativa nel secondo scrutinio.
§ 5
Ciascun membro nominato dal Consiglio deve comunicare a quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi alla nomina, se accetta la nomina stessa. In caso di silenzio o di rifiuto, la nomina è considerata come non avvenuta e il Consiglio nomina un altro membro.
§ 6
Il mandato dei membri è rinnovabile.
Storico versioni
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