Art. 3
In vigore dal 3 dic 1963
I membri del Collegio godono dell'immunità giurisdizionale, per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole ed i loro scritti. Essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.
La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.
Storico versioni
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