Art. 12
In vigore dal 3 dic 1963
Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali della Comunità. La lingua del procedimento è scelta dal titolare del brevetto, titolo di protezione temporanea, modello d'utilità o domanda di brevetto.
Tuttavia, la formazione arbitrale, su richiesta di una parte, udita l'altra parte, può autorizzare l'uso, in tutto o in parte, di un'altra lingua ufficiale quale lingua del procedimento. Tale richiesta non può essere presentata dalla Commissione della C.E.E.A.
Della conciliazione
Storico versioni
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