Art. 14

In vigore dal 3 dic 1963
La formazione arbitrale decide sull'opportunità di uno scambio di memorie prima della discussione orale. In tal caso, il presidente della formazione arbitrale stabilisce il numero delle memorie ed i termini da osservare. Il cancelliere informa le parti di tali termini e le memorie devono essere a lui indirizzate. Egli le trasmette alla controparte e predispone il fascicolo per l'arbitrato. Il presidente della formazione arbitrale fissa il giorno ed il luogo della prima udienza. Il cancelliere ne informa le parti in tempo utile.
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