Art. 13
§ 1
In vigore dal 3 dic 1963
La formazione arbitrale può, in ogni fase del procedimento, proporre alle parti un componimento conciliativo.
In tal caso, la formazione arbitrale, in esito al suo esame, fa conoscere alle parti, oralmente o per iscritto, i termini di un progetto di componimento che essa ritiene poter raccomandare alle parti per l'accettazione e le invita a pronunciarsi entro un termine stabilito. La formazione arbitrale indica alle parti, oralmente o per iscritto, le ragioni che ritiene siano a favore dell'accettazione.
§ 2
Se le parti accettano il componimento conciliativo proposto, viene redatto un processo verbale che ne contiene i termini e che è firmato dal presidente della formazione arbitrale, dal cancelliere e dalle parti. Una copia sottoscritta dal presidente della formazione arbitrale e dal cancelliere è consegnata alle parti. Il presidente della formazione arbitrale si assicura che le parti diano esecuzione a quanto stabilito nella conciliazione. In caso di mancata esecuzione degli obblighi nei termini previsti nel processo verbale di conciliazione, la formazione arbitrale emette il suo lodo.
§ 3
Se entrambe le parti o una di esse non accetta l'accomodamento e la formazione arbitrale ritiene inutile tentare di raggiungere un accordo fra le parti in altri termini, si procede alla definizione della controversia. La decisione della formazione arbitrale menziona che non è stato possibile conciliare le parti, ma non indica i termini dell'accomodamento proposto.
Della procedura
Storico versioni
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