Art. 15
In vigore dal 3 dic 1963
Se, nel caso previsto dall', primo comma, una delle parti non presenta la sua o le sue memorie nel termine fissato dal presidente della formazione arbitrale, questi fissa ugualmente il giorno ed il luogo dell'udienza.
Qualora una delle parti, ritualmente citata, non si presenti, la formazione arbitrale può accogliere le conclusioni dell'altra parte dopo essersi accertata che dette conclusioni sono fondate in fatto e in diritto ; ove lo ritenga utile, la formazione arbitrale può ordinare una nuova udienza.
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