Art. 20

In vigore dal 3 dic 1963
Quando le parti hanno terminato di esporre i loro argomenti si dichiara la discussione chiusa. La formazione arbitrale può tuttavia riaprire la discussione sino a quando il lodo non è stato pronunciato, se sono stati scoperti nuovi mezzi di prova atti ad esercitare una influenza decisiva sul giudizio oppure se, a seguito di un esame più approfondito, essa ritenga opportuno chiarire alcuni punti.
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