Art. 20
In vigore dal 3 dic 1963
Quando le parti hanno terminato di esporre i loro argomenti si dichiara la discussione chiusa.
La formazione arbitrale può tuttavia riaprire la discussione sino a quando il lodo non è stato pronunciato, se sono stati scoperti nuovi mezzi di prova atti ad esercitare una influenza decisiva sul giudizio oppure se, a seguito di un esame più approfondito, essa ritenga opportuno chiarire alcuni punti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1963:7:oj#art-20