Art. 11
§ 1
In vigore dal 3 dic 1963
In deroga all', le parti possono convenire per compromesso di sottoporre la controversia alla decisione sia di un arbitro unico scelto ad personam - il presidente del Collegio, un vicepresidente o un altro membro - sia di una formazione arbitrale composta dal presidente e da quattro membri designati da ciascuna parte in numero di due.
§ 2
Il compromesso d'arbitrato deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia, l'enumerazione delle questioni su cui gli arbitri dovranno deliberare e la composizione della formazione arbitrale scelta dalle parti.
Storico versioni
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