Art. 40
In vigore dal 31 lug 1962
L'Ordinatore locale impegna la spesa, dirama gli avvisi d'asta, riceve le offerte, notifica il risultato delle gare e firma i contratti. Egli comunica alla Commissione gli scadenzari trimestrali dei pagamenti.
L'Ordinatore principale vigila a che le disposizioni dei fascicoli relativi alle gare e agli appalti o ai contratti, in particolare quelle inerenti all'esecuzione ed ai pagamenti, siano tali da garantire le migliori condizioni di concorrenza e da provocare le offerte più vantaggiose. A tale scopo egli si assicura in particolare che le clausole relative alla moneta e al luogo di pagamento nonchè alla procedura della liquidazione consentano di evitare trasferimenti inutili.
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