Art. 37
In vigore dal 31 lug 1962
Uno scambio di lettere fra la Commissione e l'ente delegato al pagamento stabilisce in particolare : le condizioni di apertura e le modalità di gestione del conto del Fondo, gli agenti della Comunità Economica Europea abilitati a fare operazioni sul conto stesso oltre che i diritti e gli obblighi di ognuna delle parti.
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