Art. 36

In vigore dal 31 lug 1962
L'Ordinatore principale, responsabile della gestione della Tesoreria, decide in quali luoghi e monete i fondi debbano essere conservati. Egli determina le modalità di esecuzione dei pagamenti. Per l'esecuzione dei pagamenti nel paese associato beneficiario, le provviste sono effettuate, di massima, su un conto detto «conto del Fondo», aperto a nome della Commissione nella moneta di uno degli Stati membri presso un istituto finanziario (in seguito denominato «ente delegato al pagamento») scelto dalla Commissione e operante per mandato di questa.
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