Art. 34

In vigore dal 31 lug 1962
L'Ordinatore principale fissa, sotto la responsabilità della Commissione, l'importo dell'impegno definitivo previa approvazione degli appalti, dei contratti o dei preventivi. Egli lo notifica all'autorità designata nella Convenzione di finanziamento ad esercitare le funzioni di Ordinatore locale a norma del seguente articolo 39. L'autorizzazione a superare l'impegno definitivo è, all'occorrenza, adottata e notificata seguendo la medesima procedura.
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